Il vincolo pertinenziale quale strumento di tutela per le collezioni e gli studi d’artista? Brevi osservazioni sull’evoluzione dell’istituto e sulle conseguenze civili e fiscali

di Claudia Balocchini

1. Premessa

Per i beni di interesse storico-artistico si pone, e si è posto nel corso degli anni, un problema di definizione del regime giuridico delle pertinenze. La questione essenziale è stata quella di stabilire se e quando il vincolo pertinenziale di origine civilistica fosse applicabile al regime dei beni di interesse culturale. Se per beni quali ville, parchi e giardini [1], canoniche e cimiteri [2], la disciplina pertinenziale sembra ormai applicata senza alcuna contestazione; molte sono ancore le lacune presenti nel sistema e le discrasie tra normativa ed applicazioni pratiche.

Il presente lavoro ha l’obiettivo di evidenziare il percorso elaborato dalla giurisprudenza nell’elaborazione del concetto e di descrivere ad oggi le fattispecie ancora dubbie, nelle quali lo schema del vincolo pertinenziale sembra essere diventato per l’amministrazione lo strumento di una tutela più stringente. Infine e nell’ambito più specifico del diritto tributario, sarà analizzata la possibilità di fruire delle esenzioni fiscali relative ai beni di interesse culturale anche per i beni vincolati – implicitamente od esplicitamente – quali pertinenze alle collezioni e studi d’artista.

2. Le pertinenze nel Codice civile e la disciplina in materia di tutela e valorizzazione dei beni

La definizione di pertinenze contenuta all’art. 817 cod. civ. – “cose destinate in modo durevole a servizio ed ornamento di un’altra cosa” – permette di evidenziare il carattere di subordinazione che un bene o più beni (c.d. accessori) devono avere nei confronti di un altro (c.d. principale) per rientrare nella disciplina dettata dalla norma.

Sebbene si definiscano “accessori”, il regime giuridico dell’accessorietà diverge da quello delle pertinenze per il requisito necessario della destinazione a servizio od ornamento, un atto volontario del proprietario che imprime un carattere di subordinazione funzionale e durevole, ma non perpetua, tra i beni.

La disciplina civilistica ravvisa l’esistenza di un vincolo pertinenziale tra beni diversi in presenza di due requisiti, l’uno oggettivo e l’altro soggettivo, identificati rispettivamente nella destinazione intesa quale contiguità di due o più beni – per la quale l’accessorio reca un’utilità (anche solo “estetica”) al bene principale e non al proprietario [3] – e nella volontà di operare tale destinazione.

L’orientamento giurisprudenziale consolidato identifica nel proprietario, o nel detentore di un diritto reale sulle cose, l’unico legittimato ad operare tale destinazione [4]: qualora le cose appartengano a proprietari diversi la destinazione contenuta in contratto trova origine non in un vincolo pertinenziale, ma solo nel rapporto obbligatorio instauratosi convenzionalmente tra i proprietari [5]. La dottrina, al contrario, ammette che il proprietario della cosa principale possa essere un soggetto distinto dal proprietario della pertinenza [6] ed alcune pronunce giurisprudenziali si sono mostrate favorevoli a tale orientamento assegnando la legittimazione attiva alla creazione di un vincolo di pertinenzialità tra le cose locate spetta a chi abbia la disponibilità giuridica dei beni, ancorché non ne sia proprietario ed affidando all’autonomia contrattuale delle parti l’individuazione dell’entità dell’oggetto del contratto di locazione [7].

La pertinenza forma con la cosa principale una unità in senso economico e giuridico, che sottopone i beni alla medesima normativa (accessorium sequitur principale). Il vincolo pertinenziale cessa solo quando viene meno la destinazione funzionale tra i due beni e quando l’avente diritto, con atto volontario, dispone separatamente della pertinenza.

Al contrario, la disciplina dettata dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, non contiene specifiche previsioni in materia di beni pertinenziali. E’ prevista espressamente la tutela dei beni mobili ed immobili che appartengano allo Stato o ad enti pubblici e a soggetti senza scopo di lucro, nonché agli enti ecclesiastici (art. 10, comma 1, del Codice).

Per i beni mobili e immobili che non rientrino nella categoria così indicata, la normativa prevede che siano tutelati i beni indicati nei successivi commi dell’art. 10 e comunque quelli che “rivestono un interesse particolarmente importante a causa del riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell’arte, della tecnica, della scienza, dell’industria e della cultura in genere, ovvero quali testimonianze dell’identità e della storia delle istituzioni pubbliche, collettive e religiose” (art. 10, comma 3, lett. d), del Codice).

Non vi è alcuna menzione riguardo le pertinenze dei beni tutelati, né riguardo i beni destinati durevolmente a servizio o ad ornamento di altri. Il Codice si limita ad affermare che gli “altri elementi decorativi di edifici esposti o non alla pubblica vista”, assieme agli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni e i tabernacoli, non seguono la disciplina generale bensì trovano la propria regolamentazione in disposizioni specifiche del Codice (artt. 11, comma 1, lett. a) e 50, comma 1). Una previsione di contenuto identico è dettata per i c.d. studi d’artista (artt. 11, comma 1, lett. b) e 51 del Codice).

Rimane pertanto privo di espressa previsione il caso, non molto infrequente, di un bene principale sottoposto a vincolo con un provvedimento sprovvisto di specificazione riguardo il regime da adottare per le pertinenze o di descrizione delle pertinenze indicate. La questione è per di più complicata dalla previsione dell’art. 21 del Codice che sottopone ad autorizzazione la rimozione e lo spostamento, anche temporaneo dei beni culturali.

Tale disposizione costituisce un vincolo del bene culturale al luogo in cui si trova, subordinandone lo spostamento alla volontà dell’amministrazione.

Il vincolo pertinenziale iure privato non si identifica, quindi, né si esaurisce nel rapporto pertinenziale iure privato, dato che la destinazione del bene culturale al luogo in cui si trova trascende la volontà del legittimo proprietario.

3. Le soluzioni di tutela indiretta e le evoluzioni interpretative tra iure privato e iure publico nelle pronunce giurisprudenziali

L’ordinamento prevede forme di tutela anche di tipo “indiretto” soprattutto nei casi in cui i beni non abbiano un intrinseco valore artistico ma presentino un collegamento con la storia e/o la cultura in genere [8]. Tale categoria di beni è considerata aperta [9] ed è quella che ha consentito alla giurisprudenza di pronunciarsi con più frequenza.

In particolare, l’esistenza del divieto di destinare ad un uso non consono il bene culturale ha fatto sì che si ponesse la questione dell’ammissibilità della creazione di un vincolo di destinazione di beni immobili anche quando tale destinazione fosse connessa solo indirettamente e non univocamente all’integrità fisica e funzionale dei mobili in essi contenuti, ma più orientata alla cristallizzazione di una situazione economico-commerciale. In questi casi, comunque, la giurisprudenza non eccedeva i confini indicati dalla normativa, affermando quasi costantemente che l’imposizione del vincolo di interesse culturale poteva soltanto impedire destinazioni d’uso incompatibili con il valore culturale dei beni vincolati, senza però poter imporre lo svolgimento di una determinata attività economica [10].

[prosegue su Aedon 2/2009]

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[1] Per una completa analisi della normativa applicabile G. Severini, I giardini come beni del patrimonio culturale: storia di una legge e questioni interpretative, in Aedon 1/2009. Inoltre, tra le molte pronunce giurisprudenziali, Cons. Stato 9 agosto 1986, n. 630, inCons. Stato 1986, I, 1258; Cons. Stato 8 gennaio 1991, n. 1, in Cons. Stato 1991, I, 62.

[2] Si veda ad esempio, il caso del Cimitero greco ortodosso e della pertinenziale palazzina dei servizi di Livorno, di proprietà dell’Istituto Ellenico di Studi Bizantini e Postbizantini.

[3] Ciò fa propendere la dottrina per l’esclusione dal vincolo pertinenziale il mobilio, a meno che esso non sia destinato ad arredo di cinematografi o alberghi: B. Biondi, I beni, in Trattato di diritto civile italiano, Utet, ult. ed., 112.

[4] Tra le molte, Cass. civ. 6 settembre 2002, n. 12983, in Giur. it. 2003, 429 con nota redazionale di R. Ferorelli.

[5] Sul punto Cass. civ. 5 dicembre 1988, n. 6581, in Giust. civ. Mass. 1988, 12; Cass. civ. 14 aprile 1986, n. 2615, in Giust. civ. Mass. 1986, 4; Cass. civ. 15 gennaio 1981, n. 357, in Giust. civ. Mass. 1981, 1.

[6] Per tutti L. Gardani Contursi-Lisi, Pertinenze, in Novissimo Digesto Italiano, ult. ed., 1147ss.

[7] Cass. civ. 5 agosto 2002, n. 11699, in Giust. civ. Mass. 2002, 1461; similmente, Cass. civ. 13 giugno 2002, n. 8468, in Riv. Notariato 2003, 1182, con nota redazionale di G. Musolino, ritiene che la destinazione a pertinenza di una cosa considerata accessoria può derivare o dalla destinazione oggettiva e funzionale nei confronti della principale o dalla destinazione operata dal proprietario di quest’ultima, che però l’avente causa può far venir meno mediante manifestazione espressa di una volontà contraria.

[8] In giurisprudenza sulla possibilità per il bene di esprimere una relazione con la storia della politica o della cultura si veda Cons. Stato 12 novembre 1974, n. 789, in Foro amm. 1974, I, 2; Cons. Stato 12 dicembre 1992, n. 1055, in Riv. giur. edilizia 1993, I, 414; Cons. Stato 18 ottobre 1993, n. 741, in Cons. St. 1993, I, 1306. In dottrina, G. Volpe, Il regime dei vincoli in materia culturale e ambientale, in TAR, 1988, II, 135; T. Alibrandi, P. Ferri, I beni culturali ed ambientali, Milano, 1995, 164 ss.

[9] Con specifico riferimento a questa tipologia di beni A. Crosetti, Tutela dei beni culturali attraverso vincoli di destinazione: problemi e prospettive, in Riv. giur. edilizia 2002, IV, 255, specifica le caratteristiche ulteriori necessarie: 1) il bene non deve avere uno specifico interesse artistico, storico, architettonico e archeologico, ma è essenziale e sufficiente anche solo il semplice riferimento alla storia, quale condizione per giustificare il vincolo; 2) deve trattarsi di beni immobili.

[10] Cons. Stato 723/1983, cit.; Cons. Stato 14 maggio 1986, n. 255, in Foro it. 1987, III, 523. Di orientamento contrario Cons. Stato 28 febbraio 321/1990, cit.; TAR Piemonte 3 aprile 1987, n. 125, in Foro amm. 1987, 1827.

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